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Procedure Arbitrali

 

 

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Le controversie contrattuali, spesso costringono le parti a doversi rivolgere alla Magistratura ordinaria, e dover purtroppo subire le lungaggini processuali. Per i conflitti insorti in materia di A.R.D. le famose polizze Furto,Incendio e Kasko, è prevista invece la cosiddetta procedura Arbitrale, la quale,pur vantando tutte le valenze di una sentenza ordinaria,prevede dei tempi molto contenuti e delle procedure molto semplici. In pratica, Le parti, procedono alla nomina dei rispettivi periti, i quali in contraddittorio, provvedono ad effettuare tutti gli accertamenti del caso, redigendo un verbale che può essere di accordo o di disaccordo. In caso di chiusura in accordo,la procedura è terminata ed il verbale redatto e sottoscritto dai periti acquisisce valore ufficiale. In caso di disaccordo tra i periti, si procede alla nomina di un terzo perito Arbitro, il quale può essere nominato in due modi: Il promo criterio, prevede un sorteggio tra nomi indicati in egual numero dai periti di parte, mentre il secondo metodo,prevede che tale nomina venga effettuata dal Presidente del Tribunale, competente territorialmente, il quale con decreto, procede alla designazione del terzo. Costituito così il collegio arbitrale, i periti di parte provvedono ad illustrare le rispettive teorie e ad esibire le documentazioni ritenute idonee a supportare le proprie tesi. L' Arbitro designato, una volta acquisiti tutti gli atti e visionati tutti i documenti, redige un verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti del collegio ed a questi ultimi consegnato in copia, nel quale sono sinteticamente riassunte tutte le operazioni eseguite,tutti i documenti acquisiti e le rispettive argomentazioni dei periti di parte. Successivamente l'Arbitro, riservatosi, emette una sua atto, chiamato Lodo Arbitrale, con la quale provvede a stabilire la sussistenza o la assenza del diritto all'indennizzo, il suo eventuale ammontare nonché i termini e le modalità di liquidazione. Tale documento, viene depositato dall'Arbitro presso la Cancelleria della Presidenza del Tribunale, ove le parti possono richiederne copia, la quale ha valore esecutivo, alla stregua di una sentenza emessa da un Magistrato. Il lodo arbitrale è inappellabile, salvo i casi in cui emergano gravi motivi procedurali, abusi e/o irregolarità commesse durante l'espletamento di tale procedura.