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Indagini Difensive

 

 

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La legge N° 397 del 7 Dicembre 2000 disciplina l'indagine difensiva nel corso del nuovo Procedimento Penale, consentendo alla difesa la facoltà di avvalersi della figura dell'Investigatore Privato, regolarmente autorizzato, per la ricerca e verifica di elementi di prova in modo da poter far meglio emergere la verità processuale a favore degli assistiti.

In questi contesti la figura dell'Investigatore Privato si occupa di ricercare e verificare eventuali fonti di prova (testimoni, oggetti, documenti etc.) e/o mezzi di prova (analisi, perizie, consulenze etc.).In questi contesti si possono ricercare svariate tipologie di prove, eseguendo opportune e mirate indagini per ricercare e risalire a prove di tipo diretto, indiretto, positive e negative in maniera tale da supportare al meglio la propria clientela nell'ambito del procedimento penale.

 

Legge 7 dicembre 2000, n. 397

"Disposizioni in materia di indagini difensive"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001

Omissis.........................................................................

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 327-bis. – (Attività investigativa del difensore). – 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".